RATING DI LEGALITA’
Con il D.L. 1/2012, come convertito con Legge 27/2012 e successivamente modificato, all’art. 5 ter, il
legislatore ha attribuito all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il compito di elaborare ed
attribuire un “rating di legalità” per le imprese con un fatturato minimo di due milioni di euro, secondo
criteri demandati ad apposito Regolamento dell’Autorità stessa.
Per norma, di tale “Rating di legalità si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario”.
L’importanza di tale Rating per l’accesso al credito bancario viene sottolineata dal medesimo art. 5 ter,
laddove prevede che “gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di
concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata
relazione sulle ragioni della decisione assunta”.
Il 14 novembre 2012 è stato approvato il previsto Regolamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato, con parere favorevole dei Ministeri di Giustizia e dell’Interno, al fine di dettare i criteri di
attribuzione del “Rating di legalità”.
In tale Regolamento, che dovrà ora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è prevista quale requisito per
l’attribuzione stessa del Rating, tra l’altro, l’assenza di condanne e di applicazione di misure cautelari di
cui al D.Lgs. 231/01 (art. 2 co. 2 lett. c).
Secondo l’art. 3 del Regolamento, l’impresa vedrà incrementato il punteggio del “Rating di legalità”
qualora abbia adottato “un modello organizzativo ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.
L’effetto è evidente:
l’adozione del Modello 231 inciderà direttamente sul “rating di legalità” e di ciò dovrà essere tenuto
conto sia in sede di finanziamenti pubblici che in sede di accesso al credito bancario.
Per conoscere le modalità secondo le quali in tali sedi si dovrà tener conto del “Rating di legalità”, e quindi
anche del Modello 231, occorrerà attendere l’emanazione di un decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze e del Ministero dello sviluppo economico, attualmente in fase di elaborazione.
Particolarmente rilevante è anche il fatto che l’esclusione dal Rating di legalità non dipende solo da
un’eventuale sentenza di condanna ai sensi del D.Lgs. 231/01, ma anche dall’eventuale applicazione di
una misura cautelare, quindi di un provvedimento che precede e non richiede un accertamento
giudiziale di responsabilità dell’ente.
Si conferma che l’unico strumento normativo che consente una difesa a valore legale di fronte al
Magistrato penale per poter evitare l’applicazione di misure cautelari ed eventualmente ottenere la
loro sospensione o revoca è il Modello, ma non qualsiasi modello organizzativo, bensì solo quello
costruito secondo la disciplina degli artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/01 e 30 D.Lgs. 81/08 e quindi che possa
ottenere il giudizio di idoneità da parte del Magistrato penale.
Prosegue, dunque, incessante la spinta normativa e regolamentare per convincere le imprese all’adozione del
Modello D.Lgs. 231/01, spinta che da undici anni non conosce soste, né distinzioni di “bandiera politica”, ed
è in aperto contrasto con le resistenze ed i tanti escamotage adottati dal mondo imprenditoriale in questa
materia.
E’ sotto gli occhi di tutti il fenomeno del costante incremento dei reati presupposto della Responsabilità
Amministrativa di società ed enti di cui al D.Lgs. 231/01, accompagnato da un altrettanto costante “invito”
alle imprese a dotarsi dei Modelli di Organizzazione e Gestione.
Oltre agli effetti esimenti dalla Responsabilità Amministrativa ed agli effetti comunque premiali sul piano
processuale e sanzionatorio riconosciuti espressamente dal D.Lgs. 231/01 a società ed enti che abbiano
adottato ed efficacemente attuato i Modelli di Organizzazione e Gestione di cui agli artt. 6 e 7 e dal D.Lgs.
81/08 con l’integrazione dell’art. 30, si deve notare che, da ultimo, assistiamo anche al proliferare di
provvedimenti normativi e regolamentari speciali che aggiungono ulteriori rilevantissimi benefici ed
utilità per gli enti che di tali Modelli si dotino.
1) Si pensi ad esempio al disposto di cui all’art. 16 co. 3 D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.Lgs.
106/2009, in base al quale l’obbligo di vigilanza in capo al Datore di Lavoro per la sicurezza
sull’operato del soggetto dallo stesso Delegato, “si intende assolto in caso di adozione ed efficace
attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30, comma 4”.
2) Ulteriore esempio si ricava dal Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana, che nel 2007 ha reso
obbligatoria l’adozione del Modello 231 quale requisito per l’accesso delle società quotate al
“Segmento STAR” (Segmento Titoli con Alti Requisiti), cioè al segmento del mercato azionario
dedicato alle società di medie dimensioni con capitalizzazione non superiore a 1000 milioni di Euro
che, su base volontaria, si impegnano a rispettare requisiti più stringenti in termini di trasparenza
informativa, liquidità e governo societario.
3) Anche sul piano della normativa regionale, varie Regioni italiane sono intervenute nel tempo per
prevedere l’adozione del Modello 231 quale requisito per l’affidamento di appalti e concessioni (si
vedano ad es. Legge Regione Calabria n. 15 del 21 giugno 2008, Decreto Regione Lombardia n.
5808 dell’8 giugno 2010 e Legge Regione Abruzzo n. 15 del 27 maggio 2011).
Oggi vi è una ragione in più per dotarsi del Modello di Organizzazione e Gestione che possegga i
requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/01 e 30 D.Lgs. 81/08, ed è una ragione che incide
direttamente sugli interessi economici di società ed enti e, nell’attuale periodo di crisi economico
finanziaria, sulla loro sopravvivenza stessa.
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