In attesa della pubblicazione del testo della decisione, riportiamo quanto divulgato dagli organi di informazione in merito alla sentenza emessa ieri, 31/03/2016, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul reato di “falso in bilancio valutativo”.
La Legge n. 69/2015 ha eliminato dal testo dell’art. 2621 del Codice Civile, l’inciso riguardante l’esposizione non veritiera o l’omissione di fatti materiali “oggetto di valutazioni”.
Tale modifica ha creato problemi interpretativi in merito alla rilevanza del “falso in bilancio valutativo” ai fini della configurabilità del delitto di “False comunicazioni sociali”.
Dall’emanazione della Legge n. 69/2015 sono state pronunciate infatti sentenze contrastanti che hanno reso necessario il ricorso alle Sezioni Unite.
Ieri pomeriggio il Collegio si è pronunciato affermativamente e ha diffuso la seguente massima provvisoria: “Il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo all’esposizione o all’omissione di fatti oggetto di “valutazione”, sussiste se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente si discosti da tali criteri consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni».
Vi è quindi “continuità normativa e completa sovrapponibilità tra il testo anteriore e quello successivo alla riforma” come sostenuto anche dal Rappresentante della Procura Generale della Cassazione ed il “falso valutativo” rimane delitto ed è punibile ogni volta che un’impresa si discosti consapevolmente e senza darne adeguata giustificazione dai criteri di valutazione fissati dalle norme civilistiche e dalle prassi contabili generalmente accettate, in modo da indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.