Guardia di Finanza sempre più attiva nell’applicazione del D.Lgs. 231/01

Guardia di Finanza sempre più attiva nell’applicazione del D.Lgs. 231/01

La Guardia di Finanza, alla luce delle specifiche competenze che gli sono proprie, è il Corpo deputato per eccellenza a svolgere le funzioni di Polizia Giudiziaria nell’ambito dei procedimenti avanti la Magistratura Penale per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al D.Lgs. 231/01.

Già nella circolare n. 83607/2012, pubblicata il 19 marzo 2012, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha dedicato all’argomento un intero volume, dove prevede le modalità di indagine relativa all’accertamento della Responsabilità amministrativa degli enti giuridici.

In un articolo apparso il 14.2.2013 su ItaliaOggi, già presente in internet sul sito www.compliancenet.it, si sottolinea la spinta delle fiamme gialle all’applicazione delle misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 a carico degli enti sottoposti ad indagine in relazione alla Responsabilità Amministrativa per illeciti amministrativi dipendenti da reato, spinta confermata anche per il 2013.

Le misure cautelari applicabili in fase di indagini, quindi prima dell’accertamento giudiziario di eventuale responsabilità dell’ente, appaiono di per sè foriere di effetti a dir poco devastanti per la vita stessa dell’ente dalle stesse colpito.
In base al combinato disposto degli artt. 9 co. 2 e 45 D.Lgs. 231/01 sono applicabili a società, enti ed associazioni in via cautelare le seguenti misure interdittive:

– interdizione dall’esercizio dell’attività;
– sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni;
– divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
– esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
– divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ad esse si aggiungono le misure cautelari del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del prezzo o del profitto del reato, ed il sequestro conservativo a garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria (artt. 53 e 54 D.Lgs. 231/01)

Gli effetti dell’applicazione di tali misure si manifestano in tutta la loro pericolosità proprio alla luce dell’obiettivo della Guardia di Finanza che sarebbe, si legge nell’articolo, contenuto “in un documento che ItaliaOggi è in grado di anticipare” e cioè “paralizzare o ridurre l’attività dell’ente quando la prosecuzione dell’attività stessa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati“.

Paralisi dell’attività dell’ente che, qualora frutto dell’applicazione di misure cautelari, non va dimenticato, si colloca in un momento antecedente l’accertamento giudiziale sia del reato che della responsabilità dell’ente.

L’unica difesa rispetto all’applicazione delle misure cautelari è l’adozione ed efficace attuazione di un Modello di Organizzazione e Gestione secondo norma.

Alleghiamo l’articolo di ItaliaOggi.

 

Documenti: italiaoggi_140213