Estensione dei reati presupposto
Nuovo reato nel D.Lgs. 231/01: sanzioni per l’Ente che impiega stranieri senza permesso di soggiorno
L’art. 2 del D.Lgs. 109/2012 introduce il nuovo reato presupposto “25- duodecies” all’interno del D.Lgs. 231/01 riguardante la responsabilità amministrativa degli enti.
La nuova fattispecie di reato, entrata in vigore il 9 agosto 2012, dispone che “In relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 22, comma 12- bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.”
Quindi se il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini di legge, revocato o annullato, oltre alla responsabilità penale per la persona fisica del datore di lavoro scatterà anche la responsabilità 231 per la società qualora si verifichi una delle aggravanti di cui al comma 12 bis dell’art. 22 D.Lgs. 286/98 qui di seguito esplicate:
· i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
· i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa
· i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dall’art. 603- bis del codice penale. *
In caso di accertamento della responsabilità amministrativa alla società potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote (il valore di ogni quota può variare da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro), entro il limite di 150.000 euro. Nessuna sanzione interdittiva è stata prevista.
* Art. 603 c.p.
1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento,mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
…
3.Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero dei lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto a riguardo alle caratteristiche della prestazione da svolgere e delle condizioni di lavoro.