E’ qui possibile scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. 152/2006, come estratto in data 11 settembre 2014 dal sito www.normattiva.it
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DECRETO 3 giugno 2014, n. 120 Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.
(GU Serie Generale n.195 del 23-8-2014)
Il 7 settembre 2014 è entrato in vigore il Decreto che ha emanato il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali.
Il Regolamento, tra le varie disposizioni, indica anche requisiti e condizioni per l’iscrizione all’Albo.
Si evidenzia che le iscrizioni all’Albo e le garanzie prestate restano valide fino alla loro scadenza come espressamente previsto all’art. 26:
“1. Le iscrizioni relative alle attività di cui all’articolo 8, comma 1, effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè le garanzie finanziarie già prestate, restano valide ed efficaci fino alla loro scadenza.
2. Le iscrizioni effettuate ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettere b) e c), del regolamento 28 aprile 1998, n. 406, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1998, n. 276, in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, rimangono valide ed efficaci fino alla scadenza delle stesse.
3. Restano, altresì, valide ed efficaci le domande di iscrizione presentante fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Fino alla emanazione delle disposizioni di competenza del Comitato nazionale, restano valide le disposizioni adottate dallo stesso organo alla data di entrata in vigore del presente decreto. … …”
Cliccare qui per visualizzare il testo del Decreto 3.6.2014 n. 120
Il nuovo quadro normativo delineato dall’art. 52 del D.L 22 /06/2012 n. 83 recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” sospende il passaggio al Sistri mantenendo in vigore il regime giuridico previsto dagli artt. 190, 193 e 258 D.Lgs. 152/2006 c.d. Codice dell’Ambiente nella versione vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010.
Per l’entrata in vigore del Sistri bisognerà attendere che il Ministro dell’Ambiente, a seguito dell’esito delle verifiche amministrative e funzionali del sistema, stabilisca con proprio decreto una nuova data che deve però rispettare il termine massimo del 30 giugno 2013.
Si riporta qui di seguito il testo dell’art.52
Art. 52 Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti
1. Allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006 resesi necessarie anche a seguito delle attività poste in essere ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, il termine di entrata in operatività del Sistema SISTRI, già fissato dall’articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo, con l’articolo 6, comma 2, del già richiamato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e con l’articolo 13, commi 3 e 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, è sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all’articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all’osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205.
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è fissato il nuovo termine per l’entrata in di operatività del Sistema SISTRI e, sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la SELEX – SE.MA in data 14 dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra le medesime parti in data 10 novembre 2010 e sono conseguentemente inesigibili le relative prestazioni; è altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l’anno 2012.
Approvato in data 23.2.2012 dalla Camera dei Deputati il testo della Legge di conversione del Decreto Legge Milleproroghe n. 216/2011, già approvato dal Senato.
La legge di conversione ha prorogato al 30 giugno 2012 l’operatività del SISTRI.
Sino al 29 giugno 2012 continuerà il doppio regime che sino ad oggi ha caratterizzato la tracciabilità dei rifiuti.
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2011 il Decreto-Legge, c.d. “Poche proroghe”, che all’art. 13, comma 3, dispone la proroga al 2 aprile 2012, anziché al 9 febbraio 2012 come previsto dalla legge 14/9/2011, per l’operatività del sistema SISTRI.
Tale decreto entrato in vigore il 29/12/2011, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dovrà essere convertito entro sessanta giorni.
Documento: DECRETO-LEGGE-29,12,2011
Legge 25 febbraio 2010, n. 36
(Gu 12 marzo 2010 n. 59)
Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
1. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 alla Parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro”.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 febbraio 2010