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Sintesi

Prima sentenza del Giudice Unico del Tribunale di Trani, Sezione di Molfetta, sulla Responsabilità Amministrativa per i reati di omicidio colposo plurimo e lesioni gravissime per inosservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il Giudice ha svolto nella motivazione una puntuale analisi della normativa D.Lgs 231/01 e sull’integrazione con l’art. 30 del D.Lgs 81/08 ed ha chiarito vari punti importanti concernenti i requisiti normativamente richiesti per la sussistenza e l’idoneità del Modello integrato per ottenere gli effetti esimenti di non responsabilità dell’Ente. La sentenza sarà sicuramente oggetto di valutazioni ed osservazioni ma per il momento potrà fornire linee guida utili per la redazione del Modello integrato, senza incorrere in errori macroscopicamente rilevanti ed anche economicamente controproducenti.

TRIBUNALE DI TRANI 26.10.2009-11.1

Il D.Lgs. 81/08 è stato modificato ed integrato dal D.Lgs. 106/09.
La nuova disciplina modificatrice entra in vigore dal 20 agosto 2009.
Una novità rilevante riguarda la modifica all’art. 16 comma 3 D.Lgs. 81/08, con la quale è stato disposto che, in caso di delega di funzioni, l’obbligo di vigilanza del Datore di Lavoro sulle attività del delegato si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del Modello di Verifica e Controllo di cui all’art. 30 comma 4 D.Lgs. 81/08.
Si tratta di una ulteriore valorizzazione dei benefici riconducibili all’adozione di Modelli di Gestione e Controllo previsti dal D.Lgs. 231/01, in materia di Responsabilità Amministrativa di Società, Associazioni ed Enti.

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