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Il Decreto Legge 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge 214/2011, introduce un’importante novità nel quadro della disciplina a Tutela della Privacy ex D.Lgs. 196/2003:
– “Dato personale” è ora unicamente l’informazione riguardante persone fisiche e non più quella riferita a persone giuridiche, enti ed associazioni;
– “Interessato” al trattamento dei dati personali è ora soltanto la persona fisica.
La norma si prefigge lo scopo di determinare una “riduzione degli oneri in materia di privacy” .
Sicuramente un diverso risultato è stato raggiunto: quello di privare le persone giuridiche, enti ed associazioni della tutela prima alle stesse concessa dal D.Lgs. 196/2003.

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2011 il Decreto-Legge, c.d. “Poche proroghe”, che all’art. 13, comma 3, dispone la proroga al 2 aprile 2012, anziché al 9 febbraio 2012 come previsto dalla legge 14/9/2011, per l’operatività del sistema SISTRI.
Tale decreto entrato in vigore il 29/12/2011, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dovrà essere convertito entro sessanta giorni.
Documento:  DECRETO-LEGGE-29,12,2011

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CopertinaPREFAZIONE A CURA DEL DOTT. RAFFAELE GUARINIELLO

“Questo lavoro intende fornire una risposta razionale alla domanda “perché adottare il Modello 231 integrato art. 30 D.Lgs. 81/08 se non costituisce un obbligo di legge, ma solo un onere”?

L’introduzione tra i reati presupposto di quelli colposi amplia a quasi tutte le imprese anche  micro, piccole e medie il pericolo di essere assoggettate alla nuova forma di Responsabilità Amministrativa a carico di Società ed Enti.
La carenza di strutture e di organizzazione porta ad una “colpa normativa” o “di organizzazione” che mette in pericolo quelle entità giuridiche, che non si tutelino con un Modello integrato prima del tentativo o della realizzazione di un reato presupposto da parte di soggetti apicali o ad essi sottoposti.
I benefici che possono derivare dal Modello spaziano dall’esonero della responsabilità amministrativa, all’attenuazione del rigore delle misure cautelari interdittive, sino alla riduzione delle sanzioni a seguito di eventuale condanna.
Abbiamo pensato di provare a  “condurre per mano” gli imprenditori più prudenti che credano nell’utilità economica e nella importanza di evitare preoccupazioni di misure interdittive dotandosi di un “paracadute”. Speriamo di essere riusciti ad illustrare ed esemplificare le modalità di costituzione del Modello, smitizzando il “mostro” da tante dicerie e difficoltà, nella realtà spesso agevolmente superabili anche senza il noto timore di burocratizzazioni e costi sproporzionati.”

Indice e Prefazione Libro

La Corte di Cassazione, con sentenza depositata 11/8/2010, ha precisato che per garantire la sicurezza sul lavoro, non è sufficiente che i datori impartiscano le direttive da seguire, ma è necessario che ne controllino, con prudente e continua diligenza, la puntuale osservanza.
Il Datore di lavoro … ” è esonerato da responsabilità, solo quando il comportamento del dipendente, sia abnorme”.
Rientra nel concetto di “abnorme” ed inprudente, il comportamento del lavoratore … “posto in essere da quest’ultimo, autonomamente, ed in un ambito estraneo alle mansioni affidategli, e al di fuori di ogni prevedibilità”; oppure quando rientri nelle mansioni affidate … “il comportamente sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e quindi prevedibili inprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro”.
Con questa sentenza, la Cassazione. richiede che il Datore di lavoro acquisti la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante, costituito dall’integrità del lavoratore; scrive infatti, la sentenza, che il Datore di lavoro ” deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria che le norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi del lavoro”.
Documento: articolo_sicurezza

Con il D.Lgs. 17/2010 è stata recepita in Italia la nuova “Direttiva Macchine”. Le modifiche introdotte sono molteplici. Tra tali modifiche, va evidenziato come sia cambiata la stessa definizione di “macchina” e siano state previste diverse procedure per la certificazione.Tra tali modifiche, va evidenziato come sia cambiata la stessa definizione di “macchina” e siano state previste diverse procedure per la certificazione.
Documento: D.Lgs.17-2010DirettivaMacchine

Sintesi

Per la Suprema Corte “nessuna inversione dell’onere della prova è … ravvisabile nella disciplina che regola la responsabilità da reato dell’ente, gravando comunque sull’accusa l’onere di dimostrare la commissione del reato da parte di persona che rivesta una delle qualità di cui all’art. 5 d.lgs. 231 e la carente regolamentazione interna dell’ente”.

Cass. Pen. Sez. VI 27735_2010

Sintesi

Per la Suprema Corte “nessuna inversione dell’onere della prova è … ravvisabile nella disciplina che regola la responsabilità da reato dell’ente, gravando comunque sull’accusa l’onere di dimostrare la commissione del reato da parte di persona che rivesta una delle qualità di cui all’art. 5 d.lgs. 231 e la carente regolamentazione interna dell’ente”.

Legge 25 febbraio 2010, n. 36
(Gu 12 marzo 2010 n. 59)

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:

Articolo 1
1. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 alla Parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro”.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 2010

Informazione Privacy
Riteniamo di fare cosa gradita richiamando la Vostra attenzione sugli adempimenti in materia di tutela dei dati personali, a seguito del Provvedimento 25/06/2009 del Garante.
Ricordiamo che gli adempimenti previsti, dovranno essere ottemperati entro il 15 dicembre 2009.
Per i Titolari dei trattamenti, sono previste nuove cautele da introdurre nella scelta e nomina degli Amministratori di sistema di un’Azienda.
Il Garante precisa, che gli Amministratori di sistema, devono essere sempre persone fisiche e che queste devono essere individuate all’interno del DPS, i loro nomi devono essere comunicati o comunque resi conoscibili a tutti i soggetti interessati.
Quest’obbligo riguarda il Titolare e/o il Responsabile ove nominato.
Ogni Titolare dovrà provvedere affinché tali nominativi vengano inseriti nel prossimo aggiornamento annuale del DPS (marzo 2010).
Nel caso di affidamento del servizio di Amministrazione di sistema in outsourcing, il Titolare ha l’obbligo di acquisire e conservare gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Amministratori di sistema.
Il Garante Privacy introduce un nuovo adempimento in materia di gestione e protezione dei dati personali trattati attraverso sistemi informatici.
Il provvedimento (“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”), ha introdotto l’obbligo per gli Amministratori di sistema, interno od esterno (compresi coloro che svolgono la mansione di Amministratore di rete, di data base o i manutentori), di conservare gli “access log” per almeno sei mesi in archivi immodificabili e inalterabili.
L’Amministratore di sistema deve, adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici, ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici. Gli “access log” devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità. Le registrazioni devono, pertanto, contenere riferimenti temporali certi e la descrizione dell’evento, devono essere conservate per un periodo non inferiore a sei mesi.
Il Titolare del trattamento ha, l’obbligo di verifica annuale sull’operato degli Amministratori di sistema, per controllare la rispondenza o meno alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza rispetto ai trattamenti dei dati personali previste dalla normativa vigente.
Alleghiamo alla presente il Provvedimento.
Siamo a Vostra disposizione per qualsiasi richiesta esplicativa.
Documento:  Provvedimento Amministratore di sistema

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