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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è entrata in vigore il 4 novembre 2016,  la nuova legge 199/2016 in materia di contrasto ai  fenomeni  del  lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro  in  agricoltura  e  di  riallineamento retributivo nel settore agricolo.
Tale legge affronta il fenomeno criminale del caporalato riformulandone e aggiornandone la definizione, inasprendo le pene per gli sfruttatori ed estendendo la responsabilità e le sanzioni anche agli imprenditori che impiegano manodopera, anche facendo ricorso all’intermediazione dei caporali, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori e sottoponendo gli stessi a condizioni di sfruttamento.
L’art.603 bis del Codice Penale è stato sostituito con il seguente:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa  da  500  a  1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al  lavoro  presso terzi in condizioni di sfruttamento,  approfittando  dello  stato  di bisogno dei lavoratori;
2)  utilizza,  assume  o  impiega  manodopera,   anche   mediante l’attività di intermediazione di cui al numero  1),  sottoponendo  i lavoratori a condizioni di sfruttamento  ed  approfittando  del  loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia,  si  applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000  a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice  di  sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1)  la  reiterata  corresponsione   di   retribuzioni   in   modo palesemente   difforme   dai   contratti   collettivi   nazionali   o territoriali   stipulati   dalle   organizzazioni   sindacali    più rappresentative  a  livello  nazionale,  o  comunque   sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale,  all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la  sussistenza  di  violazioni  delle  norme  in  materia  di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a  condizioni  di  lavoro,  a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica  e  comportano  l’aumento  della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o piu’ dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l’aver commesso il fatto esponendo i  lavoratori  sfruttati  a situazioni di grave pericolo,  avuto  riguardo  alle  caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

La legge ha previsto inoltre che tale fattispecie delittuosa sia inserita nel novero dei reati previsti in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/01,  all’articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), tra i delitti contro la personalità individuale.
Tale illecito dell’ente sarà quindi punibile con la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote e con le sanzioni interdittive previste dell’art. 9 co. 2 del D.lgs.231/01 per una durata non inferiore ad un anno.
Ricordiamo che le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 co. 2 del D.lgs.231/01 sono:
a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tra le altre novità introdotte, interessante è quanto previsto della presente legge all’art. 3, ai sensi del quale “…qualora ricorrano i presupposti indicati nel  comma  1 dell’articolo 321 del codice di procedura penale, (quando vi è il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati”) il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell’azienda  presso cui e’ stato commesso il reato, qualora l’interruzione dell’attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative  sui  livelli occupazionali o  compromettere  il  valore  economico  del  complesso aziendale…. L’amministratore  giudiziario  affianca  l’imprenditore   nella gestione dell’azienda ed  autorizza  lo  svolgimento  degli  atti  di amministrazione utili all’impresa,  riferendo  al  giudice  ogni  tre mesi,  e  comunque  ogni  qualvolta  emergano   irregolarità  circa l’andamento dell’attività  aziendale”

La legge ha inoltre introdotto:

  • un’attenuante in caso di collaborazione con le autorità;
  • l’arresto obbligatorio in flagranza di reato;
  • il rafforzamento dell’istituto della confisca;
  • l’adozione di misure cautelari relative all’azienda agricola in cui è commesso il reato;
  • l’estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del Fondo antitratta;
  • il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura;
  • il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo.

Cliccare qui per il testo completo della legge legge-29-ottobre-2016-n-199, tratta dal sito della Gazzetta Ufficiale.

 

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Sul sito del Garante della Privacy (www.garanteprivacy.it) è possibile trovare una breve Guida informativa sul nuovo Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Tale Regolamento è entrato in vigore il 24 maggio 2016 e diventerà direttamente applicabile in tutti gli Stati dell’Unione a partire dal 25 maggio 2018.

La Corte di Cassazione con la sentenza n.12653/2016 si è nuovamente espressa riguardo alla responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.lgs. 231/01.
Il caso riguarda la condanna di due società per l’illecito amministrativo dipendente dal reato ex art. 316 bis c.p. commesso  dall’Amministratore delle stesse in relazione a dei finanziamenti concessi dalla Regione per la realizzazione di un’opera  di interesse pubblico. I fondi ricevuti sono invece stati utilizzati dall’Amministratore per scopi diversi, ossia per l’acquisto di un compendio immobiliare.

La Corte ha ritenuto esistente la responsabilità amministrativa delle due società sia per quanto riguarda l’elemento soggettivo che oggettivo sottolineando che “l’analisi compiuta dai Giudici di merito risulti pienamente rispondente al dato normativo, essendo stato posto in luce che l’azione illecita dell’organo apicale era stata funzionale all’interesse dei due enti, che erano stati in tal modo dotati di liquidità di cui avevano potuto disporre secondo la politica gestionale facente capo all’amministratore, e si era altresì risolta in un concreto vantaggio, soprattutto” per una delle aziende, “divenuta titolare di un cospicuo compendio immobiliare, di cui in precedenza era sprovvista”. Società che infatti prima del ricevimento di tali somme risultavano inattive.

È stato invece accolto il ricorso delle due società in merito all’art. 19 del D.Lgs. 231/01. Tale articolo prevede una duplice clausola di salvaguardia: nei confronti dell’ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
La Corte  ritiene a tal proposito che  “la duplice clausola contenuta nel primo comma relativa alla detrazione di ciò che può essere restituito e alla salvezza dei diritti dei terzi, valga anche per la confisca per equivalente”  e l’art. 19 D.Lgs. 231 del 2001, letto in relazione all’art. 9 D.Lgs. 231, “introduce una vera e propria sanzione principale a carico degli enti che risultino responsabili, la quale ha la funzione di ripristinare l’equilibrio economico turbato dal reato”.
La sentenza prosegue precisando che l’assunto dei ricorrenti è fondato in quanto “la confisca per equivalente è parimenti obbligatoria e ha la stessa funzione di quella contemplata al primo comma, fermo restando che la stessa non può risolversi in un pregiudizio per i terzi in buona fede. Ma in concreto deve rilevarsi che la doppia clausola di salvaguardia opera diversamente: quanto alla possibilità di disporre la restituzione al danneggiato, deve aversi riguardo non tanto ad una generica garanzia patrimoniale gravante sull’ente a vantaggio di un danneggiato, ma alla possibilità di distaccare concretamente una porzione del patrimonio, specificamente individuata, in quanto spettante come tale al danneggiato, che vi abbia dunque diritto, secondo una valutazione demandata al giudice penale competente; la salvezza dei diritti dei terzi di buona fede prescinde invece dalla qualità dei terzi, cioè dalla loro veste di danneggiati, e implica un riferimento al diritto di tali soggetti su un bene specificamente individuato, in quanto prevalente sull’interesse dello Stato alla acquisizione del bene attraverso la confisca”.

Non è invece stato ritenuto fondato dalla Corte il motivo secondo cui, per determinare il quantum del profitto da confiscare, si sarebbero dovute considerare in detrazione anche le somme corrispondenti alle polizze fideiussorie e le parti di debito coperte da garanzie ipotecarie, nè l’assunto che i diritti dei terzi acquistati in buona fede sarebbero identificabili nella garanzia ipotecaria volontariamente prestata in favore della Regione dal rappresentante legale dell’Ente su beni immobili dell’Ente medesimo.
Per la Cassazione infatti “ non può dirsi che il soggetto danneggiato, cioè la Regione erogante, abbia diritto alla restituzione di un bene specificamente individuato, dovendosi invece ravvisare il diritto dell’Ente alla restituzione della somma distratta e al risarcimento del relativo danno. In tale prospettiva non può attribuirsi rilievo neppure alla prestazione di garanzie fideiussorie da parte di terzi, giacchè queste ultime non ineriscono ad una porzione di patrimonio dell’ente specificamente individuata, da restituire al danneggiato. Esse potranno concorrere, ove escusse, al soddisfacimento delle pretese risarcitorie della Regione erogante, ma non possono essere considerate in detrazione in sede di computo del profitto e del relativo valore soggetto a confisca. Quanto alle garanzie ipotecarie, se per un verso potrà porsi al momento debito il problema di stabilire la prevalenza del diritto del creditore ipotecario, nondimeno è d’uopo osservare come attualmente la garanzia non sia stata in concreto, per quanto consta, esecutivamente escussa e come dunque il bene immobile ipotecato rientri nel patrimonio dell’ente responsabile, risultando per ciò stesso assoggettabile a confisca.”
La Corte ha inoltre affermato che per il computo del valore cui commisurare la confisca per equivalente per le due diverse società, la stessa “non potrà oltrepassare per ciascun ente l’entità dell’importo a ciascuno di essi riferibile”. È stato infatti rilevato che “nel caso di specie è stata formulata a carico di ciascun ente una distinta contestazione, a fronte delle autonome erogazioni effettuate in favore dell’uno e dell’altro. Ciascun ente ha dunque conseguito un corrispondente profitto, cui va specificamente commisurata la confisca. Non varrebbe in senso opposto il richiamo al principio solidaristico che nel caso di illecito plurisoggettivo implica l’imputazione dell’intera azione e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente: non ricorre infatti un concorso tra i due enti, che rispondono autonomamente della condotta del S., che ricopriva in entrambe le società posizione apicale determinante”.
Inoltre “il valore dei beni da sottoporre a vincolo deve essere adeguato e proporzionato al prezzo o al profitto del reato e il giudice, nel compiere tale verifica, deve fare riferimento alle valutazioni di mercato degli stessi.”

Merita infine richiamare anche  quanto affermato dalla Corte relativamente alla responsabilità dell’imputato per il reato di malversazione ai danni dello Stato.
Per la Corte tale reato “ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui sovvenzioni, finanziamenti o contributi pubblici vengono distratti dalla destinazione per cui erano stati erogati” specificando nel seguito  che “pur non richiedendosi la destinazione delle medesime banconote, occorre comunque che il valore erogato sia concretamente destinato dal soggetto beneficiario alla finalità prevista, la sola che avrebbe potuto giustificare l’erogazione”.
L’imputato aveva presentato ricorso sostenendo di non aver avuto l’intenzione di sottrarre le somme erogate allo scopo prefissato, avendo in tale ottica prestato garanzie, offerto ipoteca e spontaneamente restituito parte delle somme. L’imputato asseriva inoltre che il mancato raggiungimento della finalità per cui erano state erogate le somme era stato reso impossibile a causa di ostacoli burocratici.
La Corte ha rigettato questo motivo affermando che per tale reato “il dolo generico si risolve nella consapevole volontà dell’agente di conferire alla somma erogata una destinazione diversa” e che nel caso in esame l’amministratore aveva preordinato la distrazione delle somme mesi prima della scadenza del termine per completare l’opera, avendo dato incarico  al proprio legale di acquistare all’asta un compendio immobiliare.
A nulla inoltre rilevano le difese dell’imputato circa l’impossibilità di completare l’opera a causa di ostacoli burocratici inerenti al rilascio dei titoli abitativi. La Corte infatti ha affermato: “ciò che conta è la verifica della puntuale destinazione nel momento in cui la somma avrebbe dovuto trovare riscontro nell’opera da realizzare o nella finalità da soddisfare: da tale rilievo non discende che debba aversi riguardo alle ragioni della mancata realizzazione dell’opera ma solo che in quel momento debba valutarsi l’effettività della destinazione dell’erogazione” e ancora più chiaramente nel seguito “ l’opera implicava la disponibilità di quei titoli, in assenza dei quali non vi sarebbe stata ragione di utilizzare per intanto le somme erogate per scopi diversi..”.
Nemmeno l’argomentazione riguardante la prestazione di garanzie è stata ritenuta fondata dalla Corte che ha invece affermato: “ la diversa destinazione data alle somme … non possa ritenersi compensata dalle garanzie fideiussorie e ipotecarie offerte e dalla successiva parziale restituzione della somma: non viene infatti in gioco la semplice possibilità che prima o poi la somma sia per intero restituita, ma la verifica del soddisfacimento del pubblico interesse sotteso alla concreta destinazione dell’erogazione.”

In attesa della pubblicazione del testo della decisione, riportiamo quanto divulgato dagli organi di informazione in merito alla sentenza emessa ieri, 31/03/2016, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul reato di “falso in bilancio valutativo”.
La Legge n. 69/2015 ha eliminato dal testo dell’art. 2621 del Codice Civile, l’inciso riguardante l’esposizione non veritiera o l’omissione di fatti materiali “oggetto di valutazioni”.
Tale modifica ha creato problemi interpretativi in merito alla rilevanza del “falso in bilancio valutativo” ai fini della configurabilità del delitto di “False comunicazioni sociali”.
Dall’emanazione della Legge n. 69/2015 sono state pronunciate infatti sentenze contrastanti che hanno reso necessario il ricorso alle Sezioni Unite.
Ieri pomeriggio il Collegio si è pronunciato affermativamente e ha diffuso la seguente massima provvisoria: “Il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo all’esposizione o all’omissione di fatti oggetto di “valutazione”, sussiste se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente si discosti da tali criteri consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni».
Vi è quindi “continuità normativa e completa sovrapponibilità tra il testo anteriore e quello successivo alla riforma” come sostenuto anche dal Rappresentante della Procura Generale della Cassazione ed il “falso valutativo” rimane delitto ed è punibile ogni volta che un’impresa si discosti consapevolmente e senza darne adeguata giustificazione dai criteri di valutazione fissati dalle norme civilistiche e dalle prassi contabili generalmente accettate, in modo da indurre  in errore i destinatari delle comunicazioni.

 

Con la sentenza del 21 gennaio 2016, nr. 2544,  la Cassazione ribadisce la responsabilità della società e dei suoi dirigenti per l’omessa adozione e l’efficace attuazione prima della commissione del fatto, di un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.
In tale sentenza la Cassazione infatti ha confermato le condanne inflitte in primo e secondo grado ad una società edile, al suo amministratore e al direttore tecnico per la violazione delle norme antinfortunistiche che hanno causato la morte di un lavoratore della società. Violazione che la Corte definisce “frutto di una specifica politica aziendale, volta alla massimizzazione del profitto con un contenimento dei costi in materia di sicurezza, a scapito della tutela della vita e della salute dei lavoratori” ritenendo presenti tutti i criteri di imputazione oggettiva e soggettiva per affermare la responsabilità della società ex D.lgs. 231/01.

Sotto il profilo dei criteri di imputazione oggettiva la sentenza afferma che nei reati colposi di evento i requisiti dell’interesse e vantaggio previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 231/01, devono essere riferiti alla condotta e non all’esito antigiuridico, essendo sicuramente escluso che si possa parlare di interesse o di procurato vantaggio in tutti i casi in cui avvengano lesioni o la morte di un dipendente della società a causa della violazione delle norme antifortunistiche.
In questi casi infatti l’ente trae un vantaggio “nel risparmio di costi o di tempo che lo stesso avrebbe dovuto sostenere per adeguarsi alla normativa prevenzionistica, la cui violazione ha determinato l’infortunio sul lavoro.”
La sentenza ribadisce inoltre che i due concetti di interesse e vantaggio sono giuridicamente diversi in quanto l’interesse si riferisce ad una valutazione antecedente alla commissione del reato presupposto, mentre il vantaggio attiene ad una valutazione ex post circa l’effettivo conseguimento dello stesso a seguito della consumazione del reato. Tali concetti sono alternativi ben potendo verificarsi infatti che il reato sia commesso nell’interesse dell’ente ma non procurargli alcun vantaggio.
Nei reati colposi di evento l’interesse ricorre quando “la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un’utilità per la persona giuridica; ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l’esito (non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma) di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d’impresa”.
Il vantaggio invece ricorre quando “la persona fisica, agendo per conto dell’ente, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d’impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto”.
Nel caso affrontato dalla sentenza è stata accertata e provata “la protratta sistematica violazione della normativa prevenzionistica a vantaggio dell’ente, che aveva risparmiato i costi connessi all’acquisto di un’attrezzatura di lavoro moderna, efficiente e sicura … ovvero i costi delle modifiche tecniche necessarie a rendere quel macchinario sicuro per i lavoratori; nonché la circostanza che la società aveva risparmiato i costi .. connessi ad un’adeguata attività di formazione ed informazione dei lavoratori”.

Sotto il profilo dei criteri di imputazione soggettiva la sentenza afferma che entrambi i soggetti rivestivano al momento del fatto ruoli apicali all’interno della società essendo rispettivamente amministratore unico e dirigente tecnico della stessa. Qualifiche che rientrano tra quelle previste dall’art. 5, co. 1 lett. a) del D.Lgs. 231/01.
La società quindi per andare esente da responsabilità  nel caso di reati di omicidio colposo o lesioni colpose commesse da suoi organi apicali con violazione della normativa in materia di sicurezza o igiene del lavoro avrebbe dovuto dimostrare “ l’adozione ed efficace attuazione di modelli organizzativi (per i quali soccorre il disposto dell’art. 30 del d. lgs. n. 81/2008) e l’attribuzione ad un organismo autonomo del potere di vigilanza sul funzionamento, l’aggiornamento e l’osservanza dei modelli adottati” come previsto dall’art. 6 del D.lgs. 231/01.
Modello che la società non aveva adottato e che ha portato alla condanna alla stessa di una sanzione amministrativa pecuniaria di €80.000.

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